Parte prima
Funzionamento interno della scuola

Personale docente

Art. 1

L'insegnante che chiede o accetta di far parte dell'attività scolastica dell'Istituto intende, con ciò stesso, collaborare alla sua specifica missione educativa.
L'assunzione presuppone, infatti, che egli sia consapevole di ciò che la Scuola Cattolica esige e che la sua scelta sia pienamente libera e consapevole.

Art. 2

L'insegnante è tenuto a conoscere ed attuare puntualmente le direttive del contratto A.G.I.D.A.E. e del regolamento dell'Istituto.

Art. 3

All'inizio dell'anno scolastico l'insegnante prepara e consegna in direzione, il piano di lavoro preventivo nel quale è contenuta l'ipotesi didattica che egli intende attuare.

Art. 4

L'insegnante:

cura l'ordinato ingresso degli alunni nella scuola;
è tenuto a trovarsi in aula almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni;
al termine dell'orario scolastico deve accompagnare gli alunni ordinatamente.

Art. 5

L'insegnante cura l'ordine della classe, il silenzio e l'attenzione durante le lezioni, il contegno corretto degli alunni, il rispetto dei banchi e delle suppellettili. Di norma evita che gli alunni escano dalla classe senza giustificati o gravi motivi.
Al termine di ogni lezione si assicura che l'alunno annoti con esattezza sul proprio diario i compiti e le lezioni per casa.

Art. 6

Ogni insegnante è tenuto a vigilare sull'incolumità personale degli alunni di volta in volta affidati, per tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonchè sul comportamento durante l'intervallo che, di norma, non deve superare i 15 minuti e deve svolgersi contemporaneamente.
Gli alunni vanno vigilati in modo puntuale ed attento, specie in alcuni momenti delicati dell'attività scolastica: intervallo, palestra, refezione, ricreazione, viaggi di istruzione, escursioni ed uscite varie...
E' necessario curare l'aspetto preventivo della vigilanza, favorendo e organizzando la scelta di attività e giochi compatibili, in relazione all'ambiente in cui si svolgono, con al sicurezza degli alunni, delle persone e delle cose.

Art. 7

La pulizia, la custodia e la conservazione delle attrezzature scolastiche è affidata ai collaboratori scolastici.
Insegnanti e alunni ne faciliteranno il compito, avendo altresì la massima cura di tutte le suppellettili scolastiche.

Art. 8

La segnalazione telefonica delle assenze per malattia da parte gli insegnanti, deve essere tempestiva (per consentire la copertura della classe con il personale a disposizione entro e non oltre le ore 8.00); mentre le richieste per permessi brevi, per assenze per motivi di famiglia o di studio, devono essere inoltrate alla direttrice con largo anticipo (almeno 5 giorni prima), salvo i casi di imprevedibile urgenza.

Art. 9

Data la particolare importanza che l'istituto annette alla collaborazione scuola-famiglia, il docente procura di favorire, in ogni modo, il dialogo, sia individuale che collegiale, con i genitori degli alunni.
L'insegnante, pertanto, si tiene a disposizione nei giorni e nelle ore stabilite per i colloqui previsti dal calendario scolastico.

Art. 10

Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare alle assemblee organizzate nella scuola, secondo il calendario programmato.

Art. 11

E' fatto esplicito divieto di impartire lezioni private ai propri alunni.

Norme per gli alunni e le famiglie

Art. 12

La scuola rimane in attività tutti i giorni esclusi i giorni festivi di vacanza stabiliti per legge ed, in qualche circostanza, concordati con il Consiglio dei Docenti.
L'orario di ingresso della scuola di base, è fissato dalle 8,00 alle 8,15.
L'uscita alle ore 13,00 e alle ore 16,00.
Si ammettono, comunque in classe, quei bambini accompagnati da un adulto, che arrivassero in ritardo.
I genitori di chi arrivasse abitualmente in ritardo, verranno richiamati.

Art. 13

Per giustificati motivi il responsabile dell'obbligo scolastico, può richiedere di ritardare l'entrata a scuola e anticipare l'uscita.
Tuttavia tali richieste devono essere motivate ed eccezionali e devono essere autorizzate dalla direzione. Inoltre si affideranno gli alunni al responsabile dell'obbligo scolastico o a persona adulta conosciuta anche dall'alunno.

Art. 14

Per le assenze causate da malattie è necessario esigere il certificato medico, quando esse si protraggano per oltre 5 giorni (sabato e domenica compresi).
In caso di assenze brevi o di natura familiare, previste o prolungate nel tempo, la famiglia è tenuta a dare preavviso e giustificazione scritta alla scuola.
Qualunque assenza deve essere comunque giustificata.

Art. 15

La direzione vigila per evitare che persone estranee si introducano all'interno della scuola e non consente a nessuno l'accesso all'edificio scolastico durante l'orario dell'attività didattica. Sollecita, inoltre, i genitori a lasciare i propri figli nell'atrio d'ingresso senza soffermarsi nella scuola.

Art. 16

E' possibile parlare con le insegnanti soltanto previo avviso o appuntamento annotato sul diario scolastico dell'alunno.
Non è permesso comunicare con l'insegnante durante le ore di lezione.

Art. 17

La trasmissione di eventuali avvisi alle famiglie, deve avvenire in modo sollecito e in forma scritta.
L'avvenuta presa visione da parte del genitore con relativa firma, deve pervenire, immancabilmente, in tempo utile per qualsiasi risposta, positiva o negativa.
Inoltre, eventuali richieste da parte dei genitori devono, anch'esse, essere inoltrate per iscritto debitamente firmate.

Art. 18

Ogni famiglia è coinvolta direttamente nell'azione educativa dei figli, in dialogo con la scuola, ottemperando ad ogni norma morale, civile ed igienica del bambino. Perciò la partecipazione alle assemblee di classe ed agli incontri formativi per i genitori, è obbligatoria.

Art. 19

Ogni alunno della scuola di base, dovrà portare con sè, tutto il materiale scolastico.
Dovrà indossare la divisa proposta dalla scuola: grembiule bianco.
Tuta e scarpe per l'educazione motoria e per le uscite di qualsiasi genere ed altra divisa per circostanze diverse.

Art. 20

La scuola offre spazi per avvisi culturali, informativi, sulla vita della scuola medesima, tramite bacheche e comunicazioni dirette.

Parte seconda
Visite guidate e viaggi di istruzione

Art. 21

L'autorizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, viene concessa dalla direzione sentito il parere del Consiglio dei Docenti.

Art. 22

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, oltre ad essere funzionali agli obiettivi formativi, cognitivi, culturale e didattici peculiari della classe, devono essere considerati come momento integrante dell'attività didattica (come organizzazione dei contenuti di apprendimento, approfondimento dei contenuti disciplinari, sviluppo delle capacità di analisi) per promuovere nell'alunno una crescita contemporanea di tutta la sua personalità.
Esse, quindi, devono fondarsi su progetti articolati per evitare il rischio che si riducano a momenti di pura e semplice evasione.

Art. 23

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione, come le uscite anche brevi delle scolaresche dall'edificio scolastico, devono essere, di volta in volta, segnalate in direzione con l'indicazione dell'itinerario, dell'orario di uscita e quello del presumibile rientro.
Per ogni iniziativa è obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. Tale consenso scritto, deve essere consegnato tempestivamente in direzione.

Art. 24

La partecipazione dei genitori degli alunni ai viaggi di istruzione, in caso di disponibilità di posti, potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico della scuola e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni e sottoscrivano dichiarazione di assunzione personale di responsabilità con relativo esonero dell'istituzione scolastica.

Art. 25

Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate può partecipare anche il personale non docente (fatte salve le necessità di servizio) che, in ogni caso, può integrare l'opera di vigilanza dei docenti senza, tuttavia, sostituirsi ad essi.

Art. 26

Tutti i partecipanti a viaggi, visite e gite di istruzione, sono garantiti da polizza di assicurazione contro infortuni.

Parte terza
Norme di carattere generale

Art. 27

Alla fine di ogni anno scolastico la direzione, sentito il parere del Consiglio dei Docenti, valuterà l'opportunità di apportare eventuali modifiche agli articoli del Regolamento che non trovano adeguato riscontro nella realtà in cui vive ed opera la scuola.

Art. 28

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento o di dubbia o difforme interpretazione, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

ambienti della scuola

Foto degli ambienti

Ambienti

spazio be. bi.

Foto Spazio Be. Bi,

Spazio Be.Bi.

infanzia

Foto Scuola d'Infanzia

Scuola Infanzia

scuola primaria

Foto Scuola Primaria

Scuola Primaria

Attività Extra

Danza

Scuola di danza classica e moderna

Musica

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Scacchi

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